Statuto dell’Associazione
“Accademia dei Ponti”
Art. 1 – Costituzione
È costituita l’Associazione denominata “ACCADEMIA DEI PONTI”.
L’Associazione ha sede in Firenze, Via Trieste n.25.
Art. 2 – Scopo
L’attività dell’Associazione è tesa a promuovere iniziative nell’ambito della formazione umana, professionale, culturale e dell’orientamento universitario ed a creare un ambiente formativo per i giovani cui sarà assicurata un’azione educativa conforme ai principi ricevuti dai genitori.
Per il raggiungimento delle sue finalità l’Associazione “ACCADEMIA DEI PONTI” si propone di:
- – istituire corsi di insegnamento a completamento e sussidio di quelli scolastici;
- – promuovere e gestire attività culturali, artistiche, turistiche e sportive;
- – svolgere attività ricettive, nella propria sede, per studenti e professionisti, con iniziative formative, culturali, ricreative e sportive per la gioventù attinenti alle finalità sopra indicate;
- – intraprendere quant’altro il Consiglio Generale dell’Associazione ritenesse opportuno per attuare le finalità di cui al presente articolo.
La Associazione “ACCADEMIA DEI PONTI” non ha fini di lucro; provvede allo sviluppo delle proprie attività con i mezzi finanziari che le derivano principalmente dalle quote associative annuali, dalla dotazione patrimoniale e da ogni acquisizione per sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti, nonché dai proventi delle proprie iniziative.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L’Associazione trae i mezzi necessari per lo svolgimento della propria attività da:
- – quote associative versate dai Soci;
- – proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;
- – contributi liberi offerti tanto da Soci quanto da terzi con donazioni o lasciti;
- – contributi e finanziamenti stanziati con tale destinazione da enti pubblici e privati.
Art. 3 – Durata
L’associazione ha durata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 – Soci e Domanda di ammissione
L’associazione è formata dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
L’acquisto della qualità di socio è subordinato all’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Generale dell’Associazione, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notizia dell’esclusione.
Art. 5 – Diritti dei soci
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri.
Art. 6 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
- – per recesso volontario;
- – per morosità protrattasi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per il versamento della quota associativa richiesta;
- – per esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Generale, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio associativo.
- Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Generale deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria dei soci.
Art. 7
Organi della Associazione “ACCADEMIA DEI PONTI” sono:
- – l’Assemblea generale dei soci;
- – Il Consiglio Generale dell’Associazione;
- – Il Presidente;
- – Il Vice-Presidente;
- – Il Comitato Esecutivo;
- – Il Direttore;
- – Il Segretario;
- – Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8 – Assemblea
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
Art. 9 – Diritti di partecipazione
Possono partecipare alle assemblee dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.
Art. 10 – Compiti dell’assemblea
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Generale con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni tutte le volte che il Consiglio Generale lo reputi necessario, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta, posta elettronica, fax o telegramma.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell’attività dell’anno successivo.
E’ compito dell’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica del presente statuto e dei regolamenti.
Art. 11 – Validità delle Assemblee
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Generale od in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; oppure, in caso di assenza od impedimento del Vice Presidente, da una persona nominata dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Le votazioni si svolgono per alzata di mano.
Art. 12 – Consiglio Generale dell’Associazione
L’amministrazione dell’Associazione “ACCADEMIA DEI PONTI” spetta al Consiglio Generale dell’Associazione.
Il Consiglio Generale dell’Associazione è composto da un numero di soci non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), i quali collaborano per la realizzazione dei fini dell’Associazione stessa; i membri del Consiglio Generale sono eletti dall’Assemblea e nel proprio ambito provvedono a nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
Tra i compiti del Consiglio Generale si comprendono in maniera non esclusiva:
- – indirizzare l’attività statutaria;
- – deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- – stabilire l’entità delle contribuzioni dei propri componenti in relazione alla situazione economica dell’Associazione;
- – fissare la data di svolgimento della Assemblea dei Soci, da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea nei modi e nei termini previsti dall’articolo 10 del presente Statuto;
- – nominare il Direttore e il Segretario dell’Associazione “ACCADEMIA DEI PONTI”, che formano insieme al Presidente il Comitato Esecutivo, con gli eventuali altri due membri;
- – nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- – adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci, ricorrendone i presupposti.
Il Consiglio Generale rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Generale dell’Associazione è convocato dal Presidente almeno una volta all’anno e comunque qualora se ne ravvisi la opportunità con le stesse modalità e termini di cui all’articolo 10 del presente Statuto.
Sono validamente costituite le riunioni in cui sia rappresentata almeno la metà più uno dei componenti.
Qualora un membro fosse impossibilitato a partecipare, può farsi rappresentare da un altro membro.
Il Consiglio Generale assume le sue deliberazioni a maggioranza dei presenti, di persona o per delega.
Le decisioni del Consiglio Generale dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
Spettano al Consiglio Generale dell’Associazione tutte le competenze, le attribuzioni, i compiti ed i poteri previsti dal presente statuto in capo al Comitato Esecutivo di cui al successivo articolo 15 del presente Statuto, quando l’istituzione del Comitato Esecutivo non sia stata disposta dall’Assemblea dei soci dell’Associazione.
Art. 13 – Il Presidente
Il Presidente del Consiglio Generale ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Art. 14 – il Vice presidente
Il Vice-presidente del Consiglio Generale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle funzioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 15 – Comitato Esecutivo
L’istituzione del Comitato Esecutivo è deliberata dall’Assemblea dei soci.
Il Comitato Esecutivo, quando l’assemblea ne abbia previsto l’istituzione, è composto dal Presidente del Consiglio Generale e da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 5 (cinque) membri compreso il Presidente.
Il Direttore e il Segretario dell’Associazione “ACCADEMIA DEI PONTI” fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo.
Il Presidente del Consiglio Generale è il Presidente del Comitato Esecutivo.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.
Il Comitato esecutivo rimane in carica 2 (due) anni ed i suoi componenti possono essere nuovamente nominati.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il Comitato Esecutivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di componente del Comitato Esecutivo o di consigliere eventualmente svolta.
Nel caso in cui, per dimissioni, o per altre cause, decada dall’incarico uno dei componenti del Comitato Esecutivo, il Consiglio Generale provvede alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino alla scadenza originaria dell’intero Comitato.
Il Comitato Esecutivo realizza e coordina il conseguimento dei fini statutari in conformità agli indirizzi del Consiglio Generale.
Al Comitato Esecutivo spettano tutti i poteri di gestione ordinaria dell’Associazione “ACCADEMIA DEI PONTI”.
Art. 16 – Decadenza del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga meno la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 17 – Convocazione del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità; il Comitato Esecutivo si riunisce nei modi e termini convenuti di comune accordo dai componenti del Comitato Esecutivo.
Art. 18 – Compiti del Comitato Esecutivo
Al Comitato Esecutivo eletto spettano i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria dell’Associazione “ACCADEMIA DEI PONTI”.
Con elencazione non tassativa, sono compiti del Comitato Esecutivo:
- – redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al Consiglio Generale, al Collegio dei Revisori contabili e all’Assemblea;
- – redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- – attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’Assemblea dei soci.
Art. 19 – II bilancio
Il Comitato Esecutivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’assemblea.
Art. 20 – Il Direttore e il Segretario
Il Direttore:
- – coordina le iniziative della “ACCADEMIA DEI PONTI”;
- – coadiuva il Presidente nell’attuazione delle decisioni del Comitato Esecutivo, al quale da relazione circa lo stato delle attività;
- – partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Generale.
- – Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Comitato Esecutivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Comitato Esecutivo.
Art. 21 – Il Collegio dei revisori contabili
La vigilanza contabile sull’amministrazione dell’Associazione, per volontà dell’Assemblea dei soci, potrà essere esercitata da un revisore contabile oppure da un Collegio di Revisori dei conti composto da un numero minimo di tre membri nominati.
L’istituzione dell’organo di vigilanza contabile è disposta dall’Assemblea degli associati; la nomina del revisore contabile” oppure del Collegio dei Revisori contabili è effettuata dal Consiglio Generale dell’Associazione.
Il Collegio dei revisori contabili nomina nel proprio ambito il Presidente.
L’organo di vigilanza contabile verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’associazione.
In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all’assemblea per l’approvazione.
L’organo di vigilanza contabile rimane in carica 3 (tre) anni; il revisore contabile oppure il Collegio di Revisori dei conti possono essere nuovamente nominati.
Art. 22 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Art. 23 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Generale, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.
Art. 24 – Regolamento interno – Sezioni
Con regolamento interno, approvato dal Consiglio Generale, potranno essere emanate, se necessarie, le norme di esecuzione del presente Statuto. L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuno al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 25 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta, straordinaria; per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, senza possibilità di partecipazione per delega.
L’Assemblea, contestualmente allo scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità eventualmente proposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
FIRMATO FORTUNATO TITO ARECCHI
FIRMATO MARCO CASINI, NOTAIO
Firenze, 5 Marzo 2014